A cura di: Sara Bertoli1

 

 

1IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

 

 

Abstract

 

 

Depositando una domanda di brevetto presso una delle autorità competenti è possibile ottenere un brevetto nazionale, europeo o internazionale. Il brevetto può essere rilasciato per qualsiasi invenzione, in tutti i campi della tecnologia, ammesso che essa rispetti i requisiti di brevettabilità previsti dalla European Patent Convention. Così come in tutti gli ambiti dell’innovazione, in quello chimico farmaceutico si possono brevettare nuovi prodotti, nuovi procedimenti o nuovi usi di prodotti già conosciuti. Alcune Direttive o Regolamenti Europei si affiancano ai contenuti della EPC in alcuni campi particolarmente innovativi, quali ad esempio le biotecnologie. Un esempio di invenzione biotecnologica sono gli anticorpi monoclonali per uso terapeutico: la loro capacità di legarsi in maniera specifica a un antigene li rende adatti allo sfruttamento nel campo della medicina e soggetti a particolari regole brevettuali.

 

 

Last Update: 20/05/2021

 

 

 

 

Introduzione

 

 

Obiettivo di questa seconda parte è comprendere in cosa possono consistere le invenzioni brevettabili nel settore farmaceutico, con un focus finale sulla brevettabilità degli anticorpi monoclonali ad uso terapeutico. A tal fine si è ritenuto opportuno fornire in primis alcuni cenni sulle fasi di rilascio di un brevetto e sulla sua struttura, oltre che su quanto è da considerarsi materia brevettabile e ciò che è invece escluso dalla brevettabilità.

 

 

 

 

Rilascio di un brevetto

 

 

Quando si intende brevettare un’invenzione è necessario depositare la domanda di brevetto presso un’autorità competente (ufficio brevetti di competenza nazionale o EPO – European Patent Office).

 

 

La domanda di brevetto è composta da:

 

 

  • Titolo: corrisponde all’oggetto dell’invenzione;
  • Riassunto: deve spiegare sinteticamente in cosa consiste l’invenzione;
  • Descrizione e critica dello stato della tecnica: la descrizione deve essere sufficientemente chiara e completa, deve specificare il campo di applicazione dell’invenzione, indicare lo stato della tecnica preesistente ed esporre l’invenzione in modo che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
  • Rivendicazioni: devono definire l’oggetto per cui si richiede la protezione, indicandone le caratteristiche tecniche;
  • Disegni (se necessari).

 

 

Depositando la domanda in uno Stato membro della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale si gode di un diritto di priorità di 12 mesi per depositare la domanda in altri Stati membri. La domanda viene pubblicata dopo 18 mesi dalla data di deposito (Artt. 87 e 89 EPC – European Patent Convention 2000) [1].

 

 

A seguito dell’esame dei requisiti formali della domanda, della verifica delle anteriorità e dei requisiti di brevettabilità, può essere rilasciato o rifiutato il brevetto.

 

 

Dopo il rilascio di un brevetto può avere luogo un’eventuale procedura di opposizione da parte di terzi.

 

 

Il brevetto ha valenza nazionale, infatti il brevetto europeo consiste in realtà in un fascio di brevetti nazionali [2]. Depositando la domanda di brevetto presso l’EPO, dopo la sua concessione questo viene nazionalizzato nei Paesi di interesse [3].

 

 

Esiste anche la possibilità di richiedere un brevetto internazionale (presso un ufficio brevetti nazionale, EPO o WIPO – World Intellectual Property Organization), in accordo con la Convenzione PCT – Patent Cooperation Treaty, attraverso una procedura di deposito centralizzata. Essa prevede un esame preliminare dell’esistenza dei requisiti di brevettabilità. A seguito di parere positivo è possibile depositare a livello nazionale una domanda di brevetto nei singoli Stati di interesse, entro 30 o 31 mesi dalla data di deposito (o di priorità) [4].

 

 

 

 

Esclusioni dalla brevettabilità

 

 

Ai sensi dell’art. 52 EPC 2000, non si considerano come invenzione, pertanto si escludono dalla brevettabilità:

 

 

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
  • le creazioni estetiche
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per computer;
  • le presentazioni di informazioni;

 

 

Esistono, inoltre, alcune tipologie di invenzioni che non possono essere brevettate (Art. 53 EPC 2000), ovvero:

 

 

  • invenzioni il cui sfruttamento va contro l’ordine pubblico e la moralità
  • metodi chirurgici, terapeutici o di diagnosi del corpo umano o animale; questa clausola non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o composizioni, che si utilizzano in tali metodi
  • varietà vegetali, razze animali e procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse. Ciò non si applica a procedimenti microbiologici, o i prodotti da essi ottenuti, così come definiti dalla Rule 26 della EPC 2000 [1]. 

 

 

 

 

Materia oggetto di brevetto e tipologie di invenzioni

 

 

I brevetti europei possono essere rilasciati per qualsiasi invenzione, in tutti i campi della tecnologia, ammesso che essa sia nuova, implichi attività inventiva e sia soggetta ad applicazione industriale (Art. 52 EPC 2000).

 

 

Un’invenzione può consistere non soltanto in un bene materiale (brevetto di prodotto), come un composto chimico o uno strumento, ma anche nel procedimento con cui realizzarlo (brevetto di procedimento). Inoltre, un brevetto può proteggere sia il prodotto che il procedimento, ad esempio quando si brevetta un composto chimico e la sua sintesi.

 

 

Il nuovo utilizzo di un bene materiale noto (brevetto di uso) può costituire anch’esso un’invenzione e quindi essere brevettato [2].

 

 

Quando all’interno di una famiglia di composti viene individuata una sottoclasse che si distingue per un effetto tecnico particolare, ad esempio effetti terapeutici originali e inattesi, si parla invece di brevetto di selezione [5]. Questo tipo di brevetto assume particolare importanza per l’innovazione in ambito farmaceutico, in quanto può favorire un miglioramento in termini di farmacocinetica (assorbimento, metabolismo ed escrezione) e tollerabilità (riduzione della tossicità e degli effetti collaterali), o l’individuazione di un nuovo impiego terapeutico per una sostanza [6].

 

 

Un esempio classico di brevetto per nuovo uso è quello dell’aspirina, brevettata come medicinale antipiretico e oggetto di successivo brevetto per secondo uso terapeutico come antiaggregante piastrinico. Ciò è possibile solo se la nuova indicazione non sia ovvia rispetto alle indicazioni terapeutiche precedenti. È altresì possibile che ad un composto non utilizzato in campo medico vengano attribuite proprietà che gli conferiscano la possibilità di essere brevettato per uso terapeutico.

 

 

Tra le tipologie di invenzioni vi sono anche quelle di perfezionamento, che costituiscono un miglioramento dell’invenzione precedente, come ad esempio un nuovo processo di sintesi di un composto che risulti meno costoso e/o che presenti una resa maggiore, e quelle di combinazione, caratterizzate per l’unione originale di invenzioni già note. Ad esempio, la combinazione di due principi attivi che una volta associati abbiano un effetto terapeutico maggiore e costituiscano la soluzione ad un problema tecnico (es. assorbimento migliore).

 

 

 

 

Brevetti farmaceutici e biotecnologici

 

 

Così come in tutti gli ambiti dell’innovazione, in quello chimico farmaceutico si possono brevettare nuovi prodotti, nuovi procedimenti o nuovi usi di prodotti già conosciuti. È per esempio possibile brevettare molecole di sintesi chimica o molecole naturali purificate, composizioni di sostanze, oppure prodotti ricombinanti o derivati dall’ingegneria genetica. I farmaci biologici sono medicinali che contengono uno o più principi attivi prodotti o estratti da un sistema biologico, come le cellule. Essi non sono infatti ottenibili attraverso metodi di sintesi chimica e presentano un’elevata complessità strutturale.

 

 

Le molecole di sintesi sono di norma caratterizzate da una formula di struttura generale e uno o più gruppi di sostituenti: ciò consente di includere nel brevetto un certo numero di composti. I prodotti di origine naturale sono identificati a seconda della loro natura chimica o biologica, ad esempio le proteine possono essere definite attraverso una sequenza amminoacidica.

 

 

Inoltre, è possibile brevettare una sostanza anche attraverso il procedimento con cui viene ottenuta (product-by process), cioè quando essa stessa è definita dal processo di preparazione [7]. Questo può spesso accadere nell’ambito delle invenzioni biotecnologiche, per esempio se un brevetto riguarda una sequenza genomica capace di indurre la produzione di una certa proteina.

 

 

Ad ogni modo, l’importante è che siano sempre soddisfatti tutti i requisiti di brevettabilità già precedentemente discussi (si veda parte prima).

 

 

 

 

Invenzioni biotecnologiche: riferimenti normativi

 

 

Nel caso delle invenzioni biotecnologiche, gli articoli della EPC che definiscono ciò che può o non può essere protetto da un brevetto vanno affiancati in particolar modo ai contenuti delle Rules da 26 a 29 EPC [1].

 

 

La Rule 26 fornisce alcune definizioni utili, come quella di materiale biologico “materiale che contiene informazioni genetiche ed è capace di riprodursi o di essere riprodotto in un sistema biologico”, e di invenzioni biotecnologiche “invenzioni che concernono un prodotto che consiste di, o contiene, materiale biologico, o un processo per mezzo del quale il materiale biologico è prodotto, processato o usato”.

 

 

Ai sensi della Rule 27 EPC, un’invenzione biotecnologica è brevettabile se consiste di materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale, o diversamente prodotto mediante un procedimento tecnico. Tale invenzione è brevettabile anche se la sua struttura è identica a quella dell’elemento naturale, a condizione che, come previsto dalla Rule 29 EPC, l’invenzione sia dotata di applicabilità industriale e che questa sia chiaramente spiegata nel brevetto.

 

 

Inoltre, alcune Direttive o Regolamenti Europei si affiancano ai contenuti della EPC in alcuni campi particolarmente innovativi, quali ad esempio le biotecnologie.

 

 

La Direttiva 98/44 CE per la protezione delle invenzioni biotecnologiche, entrata in vigore in Italia con una legge indipendente del 22 febbraio 2006, n.78 (G.U. N 58, 10 Marzo 2006) [8] è nata per fornire strumenti specifici per valutare la brevettabilità di invenzioni quali le sequenze di DNA, proteine, geni e procedimenti di ingegneria genetica.

 

 

Essa ammette la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, fissandone i confini di protezione.

 

 

Secondo tale direttiva:

 

 

  • una sequenza di DNA, un gene, è brevettabile se viene descritta la sua applicabilità industriale o la sua utilità,
  • un materiale isolato dall’uomo (ad es. un gene isolato dal corpo umano) può essere oggetto di brevetto, così come una molecola preesistente in natura e di cui sia stato scoperto un metodo di isolamento. In tal caso, l’identificazione di una sequenza genomica, ad esempio, può rappresentare non una semplice scoperta ma una vera propria invenzione quando venga isolata dal suo ambiente naturale e/o riprodotta in laboratorio e purché le si possa attribuire una funzione.

 

 

La Direttiva 98/44CE stabilisce importanti limiti alla brevettabilità in campo etico, vietando la brevettazione di procedimenti di clonazione degli esseri umani, di modificazione dell’identità genetica degli animali e dell’uomo, a meno che, negli animali non siano accompagnati da un sostanziale beneficio di tipo medico per l’uomo.

 

 

 

 

Un esempio di invenzione biotecnologica: gli anticorpi monoclonali

 

 

Un anticorpo per uso terapeutico, essendo una proteina, rientra nella definizione di invenzione biotecnologica e può essere brevettabile, vista la sua applicazione come medicinale.

 

 

Gli anticorpi monoclonali si contraddistinguono per la capacità di legarsi ad un determinato antigene con elevata specificità di legame. Il risultato di questo legame può dare luogo a un’azione farmacologica sfruttabile a scopo terapeutico, ad esempio in oncologia. 

 

 

Normalmente un brevetto che riguarda un anticorpo monoclonale ne rivendica la sua caratterizzazione funzionale, che può essere: “anticorpo X capace di riconoscere l’antigene Y”.

 

 

Spesso per gli anticorpi monoclonali la presenza dei requisiti di novità e attività inventiva dipende dall’antigene a cui si legano: se quest’ultimo è nuovo, l’anticorpo che lo lega è considerato nuovo e risponderà necessariamente ai requisiti di brevettabilità. Tuttavia, anche quando l’antigene è già noto allo stato dell’arte, è possibile che la novità dell’anticorpo che lo lega venga riconosciuta a patto che la loro interazione abbia una funzione nuova e imprevista, grazie a determinate caratteristiche strutturali o funzionali da esso possedute. Anche uno stesso anticorpo noto può essere brevettabile in virtù di una funzione nuova e inventiva, quale un’azione terapeutica nuova. In questo caso il requisito della novità è soddisfatto perché esso costituisce un’invenzione di selezione, rispetto all’anticorpo generico che era già conosciuto [9].

 

 

Bibliografia

 

 

  1. EPC 2000 (European Patent Convention) 17th edition [Internet]: The European Patent Office. [Updated 2020 Nov; cited 2021 May]. Available from: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html
  2. Merli S. Il brevetto nel settore farmaceutico – I quaderni di Pharmastar [internet]: MedicalStar [cited 2021 May] Available from: https://www.pharmastar.it/binary_files/quaderni/Il_brevetto_nel_settore_Farmaceutico_08752.pdf
  3. EPO (European Patent Office, Munich – Germany) [Internet]. Available from: https://www.epo.org/
  4. Selection inventions – Guidelines for examination [Internet]: European Patent Office. [cited 2021 May] Available from: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vi_8.htm
  5. PCT international patents [Internet]: SIB – Società Italiana Brevetti. [cited 2021 May] Available from: https://www.sib.it/en/patents/inventions-insights/patents/pct-international-patents/
  6. Brevettabilità dei prodotti farmaceutici [Internet]: Ufficio Brevetti. 2018 Oct 30 [updated 2018 Oct; cited 2021 May] Available from: https://www.ufficio-brevetti.it/2018/10/30/brevettabilita-dei-prodotti-farmaceutici/
  7. Product-by-process claim – Guidelines for examination [Internet]: European Patent Office. [cited 2021 May] Available from: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_12.htm
  8. Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (G.U. N 58, 10 Marzo 2006)
  9. Germinario C, Bertoli S, Rampinelli P, Cini M. Patentability of antibodies for therapeutic use in Europe. Nat Biotechnol 2018; 36, 402–405