Dossier AIFA

Le nuove procedure di compilazione del dossier a supporto della domanda di rimborsabilità e prezzo di un medicinale

A cura di: Claudia Lauria Pantano1, Sara Bertoli1.

1Istituto Nazionale dei Tumori, Milano.

ABSTRACT

In seguito all’approvazione del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.184 del 24 luglio 2020 ed entrato in vigore l’8 agosto 2020, sono state pubblicate da AIFA le linee guida che individuano i criteri e le modalità con cui tale agenzia stabilisce il prezzo ex-factory dei medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il Dossier per la richiesta della valutazione è totalmente informatizzato al fine di favorire il processo di digitalizzazione del mondo sanitario. Tra le principali novità c’è l’obbligo di compilazione della sezione relativa alle valutazioni farmaco-economiche per tutte le procedure relative a un nuovo principio attivo, farmaco orfano, estensione delle indicazioni terapeutiche di farmaco originatore e riclassificazione di confezione autorizzata in classe C su istanza di parte. Tale obbligo mette in luce la necessità di avere figure professionali, come i farmacisti ospedalieri e clinici, con competenze farmaco-economiche sempre più sviluppate e capaci di analisi nell’ambito dell’Health Technology Assessment (HTA) per la produzione di evidenze a supporto delle decisioni di politica sanitaria. Rispetto al passato, le aziende sono chiamate a fornire informazioni relative alla capacità produttiva per adeguata fornitura (al fine di prevenire le carenze), informazioni sui contributi e incentivi di natura pubblica ottenuti per lo sviluppo del farmaco, sullo status brevettuale e metodologia della valutazione della qualità della vita dei pazienti. Il decreto risulta improntato nell’ottica di massima trasparenza contrattuale da parte delle aziende e dell’AIFA.

Last Update:05/10/2022

Dal 1 marzo del 2021, si è resa attuativa la nuova procedura di negoziazione del prezzo e rimborsabilità tra l’AIFA e le aziende farmaceutiche secondo il regolamento previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019, il quale abroga la Delibera CIPE n. 3 del 1 febbraio 2001. Sulla scia del suddetto decreto, AIFA ha emanato nuove linee guida che definiscono la struttura del Dossier che deve essere presentato a supporto della domanda di rimborsabilità e prezzo e la qualità delle informazioni che le aziende devono includere nel Dossier per accedere alla valutazione.

La gestione delle procedure da seguire per la definizione dei prezzi e rimborsi sono competenza del Settore HTA ed Economia del Farmaco e del Settore Innovazione e Strategia del Farmaco di AIFA. Il processo valutativo prende avvio in seguito alla presentazione della domanda da parte dell’azienda farmaceutica che intende commercializzare il farmaco e termina con la delibera del Consiglio di amministrazione (CdA) di AIFA e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sentito il parere della Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) e del Comitato Prezzi e Rimborso (CPR).

I principali punti d’innovazione che emergono dal nuovo Decreto sono:

  • passaggio da un dossier cartaceo a un dossier digitale (E-dossier): approccio che potenzia il processo di digitalizzazione e dematerializzazione che sta investendo sempre di più il settore sanitario;
  • passaggio dal concetto di “spesa” al concetto di “investimento”, con maggiore qualificazione dei dati economici e farmaco-economici richiesti da parte dell’Agenzia e maggiore utilizzo degli strumenti HTA;
  • interesse verso il valore terapeutico aggiunto che il medicinale deve assicurare in rapporto ai principali trattamenti con cui viene confrontato, rispetto all’indicatore d’interesse della delibera del 2001 basato sul rapporto costo-efficacia favorevole. In questo modo non ci si limita all’effetto clinico del farmaco ma sono indicati in modo più esplicito la qualità della vita, il miglioramento nella gestione del paziente e il profilo di safety del medicinale, rispetto ai trattamenti già disponibili.
  • Qualora il medicinale non dovesse garantire alcun vantaggio terapeutico, l’azienda farmaceutica deve impegnarsi a fornire adeguata documentazione a sostegno dei vantaggi economici per il SSN nell’introduzione del medicinale.

Ulteriori novità riguardano: la possibilità di aumentare il prezzo per i farmaci a basso costo e in casi eccezionali, meccanismi di automatismo a favore di medicinali generici e biosimilari per farmaci già rimborsati dal SSN, durata contrattuale a 24 mesi con rinnovo automatico per lo stesso periodo di tempo. Inoltre, AIFA e le aziende potranno lavorare e concordare schemi negoziali innovativi, per esempio, prezzo-volume, tetti di fatturato e payback.

L’obiettivo del Decreto è quello di garantire la massima trasparenza tramite un sistema full digital attraverso cui le aziende farmaceutiche possono compilare in modalità guidata ogni parte del dossier (con la possibilità di lavorazione anche in modalità bozza) e verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della pratica. I principali vantaggi per l’attività dell’AIFA consistono nella standardizzazione del documento e dei dati che risulteranno in questo modo uniformati, più facilmente fruibili e decisamente in linea con i format europei di riferimento (dossier EMA ed EUnetHTA).

I tempi di valutazione, tuttavia, si allungano: si passa infatti da una procedura di 90 giorni ad una di 180 giorni, che può essere interrotta una sola volta dall’AIFA per richiesta di chiarimenti-integrazioni, e per non più di 90 gg.

La decorrenza dei termini avviene in maniera diversa a seconda dei casi:

  • dalla data di comunicazione formale a mezzo PEC da parte di AIFA;
  • avvio autonomo nei casi previsti, ovvero, quando la rimborsabilità del Prodotto presenti un significativo impatto in termini di spesa del SSN o di inappropriatezza prescrittiva, il prodotto non sia mai stato oggetto di precedente negoziazione oppure, sia stato collocato in fascia C per mancato raggiungimento di un accordo al termine di una precedente negoziazione.

Tempistiche più ridotte, dette di fast-track, sono previste per i farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica, o per medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.

Scaduti i termini senza alcun esito da parte di AIFA, la procedura negoziale si ritiene conclusa con il mancato accordo e la collocazione del farmaco in fascia C. Nel caso di raggiungimento di un accordo, il prezzo contrattato rappresenta per gli enti del SSN il prezzo massimo di acquisto.

Il Decreto prevede due tipi di procedure per le quali è possibile presentare richiesta informatizzata di valutazione, procedure che a seconda del tipo di medicinale si distinguono in ordinarie e speciali.

Le procedure ordinarie interessano i medicinali autorizzati secondo le procedure centralizzata, di muto riconoscimento, decentrata e nazionale, idonei a essere inseriti nella classe A dei farmaci rimborsati dal SSN. Le procedure speciali riguardano i farmaci erogabili ai sensi della legge 648/96, i medicinali di fascia C e CNN e le rinegoziazioni avviate dall’AIFA.

In alcuni casi è prevista una procedura di negoziazione semplificata. Non è possibile, al momento, utilizzare il sistema digitale per l’invio del dossier nel caso delle procedure semplificate, relative ai medicinali equivalenti e biosimilari (TN3), medicinali in C(NN) con richiesta di classificazione in classe C e farmaci di importazione parallela (per i quali è possibile aderire allo sconto del 7% rispetto al prezzo del prodotto importato con conseguente passaggio automatico ad AIFA).

Le tipologie negoziali sono state suddivise in diverse tipologie e sottotipologie negoziali (riassunte nella tabella sottostante) che si caratterizzano per sezioni obbligatorie differenti in base alle informazioni che l’AIFA ritiene necessarie a seconda del tipo di medicinale.

Figura 1. Schematizzazione delle principali procedure di negoziazione (Determinazione DG/1372/2020 – Linee guida per la compilazione del dossier a supporto della domanda di rimborsabilità e prezzo di un medicinale, 2021, disponibile da https://www.aifa.gov.it/-/determinazione-dg-1372-2020-linee-guida-per-la-compilazione-del-dossier-a-supporto-della-domanda-di-rimborsabilita-e-prezzo-di-un-medicinale)

Di seguito, i principali cambiamenti individuati per alcune delle tipologie negoziali (TN) rispetto alla precedente normativa:

  • TN 1: introduzione di due nuove sezioni del dossier che contengano le motivazioni a supporto dell’istanza di rimborsabilità e valutazioni farmaco-economiche;
  • TN 2: “Nuova AIC per variazione di numero, peso di unità posologiche o confezionamento in sostituzione” sostituisce “Nuova AIC per variazione di numero o peso di unità posologiche”. Vengono esclusi da questa tipologia i farmaci di importazione parallela regolamentati nella nuova procedura numero 7. Viene meno la necessità di compilare la sezione D6 “calcolo del costo terapia del prodotto e dei comparatori”;
  • TN 3: non necessita più di un’analisi di impatto sul budget;
  • TN 4: rispetto alla versione precedente è richiesta la compilazione delle sezioni: “descrizione generale della condizione clinica”, “descrizione dell’impatto del prodotto sulla condizione clinica e valore terapeutico aggiunto”, “calcolo del costo terapia del prodotto e dei comparatori” e “analisi dell’impatto sul budget”. Non sono necessarie le motivazioni a supporto della domanda.

Figura2. Riassunto delle sezioni obbligatorie del Dossier da compilare in base alla tipologia negoziale (Determinazione DG/1372/2020 – Linee guida per la compilazione del dossier a supporto della domanda di rimborsabilità e prezzo di un medicinale, 2021, disponibile da https://www.aifa.gov.it/-/determinazione-dg-1372-2020-linee-guida-per-la-compilazione-del-dossier-a-supporto-della-domanda-di-rimborsabilita-e-prezzo-di-un-medicinale)

Il numero delle sezioni del Dossier rimane invariato. Le principali modifiche riguardano la SEZIONE A circa lo stato brevettuale (data di scadenza e presenza di certificati complementari), sono richieste maggiori garanzie sulla capacità produttiva e adeguata fornitura al SSN al fine di prevenire eventuali carenze. In SEZIONE B, sono stati introdotti riferimenti per una corretta e standardizzata valutazione della qualità della vita dei pazienti. Inoltre, per la descrizione della popolazione a cui il prodotto è destinato, possono essere utilizzati dati di Real World Evidence (RWE) provenienti dai flussi sanitari correnti, dati raccolti da enti pubblici accreditati o da società scientifiche. I dati di RWE possono risultare necessari e decisivi per definire la reale efficacia e tollerabilità del farmaco in contesti di pratica clinica corrente. Nell’identificazione dei medicinali comparatori, in caso di assenza di linee guida nazionali è possibile far riferimento a linee guida europee ed internazionali aggiornate. In assenza di alternative terapeutiche farmacologiche si richiede la descrizione della Best Supportive Care (BSC) e, ove pertinente, strategie terapeutiche non farmacologiche.

Importanti novità interessano anche la SEZIONE E, dedicata all’impatto economico-finanziario, obbligatorio per alcune tipologie di negoziazione, ad esempio la TN1. Sono richieste analisi d’impatto economico (BIA-Business Impact Analysis) e/o analisi farmaco-economiche (quali analisi di costo/efficacia, costo/utilità o costo/utilizzazione). La mancata produzione di tali analisi deve essere debitamente motivata da parte delle aziende.

All’interno di questo quadro normativo, il farmacista può inserirsi a diversi livelli a partire dalla collaborazione per una corretta conduzione degli studi clinici, che consente di avere dati robusti e di qualità a supporto dell’efficacia del farmaco fino all’applicazione delle sue conoscenze di clinica ed economia per le quali può risultare decisivo nelle valutazioni farmaco-economiche e di HTA. I grandi cambiamenti a cui abbiamo assistito durante questi ultimi 20 anni, come l’introduzione di farmaci biotecnologici, terapie geniche, CAR-T e terapie avanzate, hanno reso inevitabile la revisione delle procedure negoziali per rendere disponibili modelli valutativi adeguati a soluzioni tecnologiche e ad esigenze sanitarie sempre più complesse. Il cambiamento di paradigma valutativo, per quanto non sia ancora del tutto soddisfacente rispetto alle esigenze tecnologiche, demografiche ed epidemiologiche, garantisce una maggiore trasparenza negoziale e un dialogo più stretto con le aziende farmaceutiche. Sono attesi nel breve i seguenti aggiornamenti: la funzione di deposito integrata con il futuro Sistema di Negoziazione (NPR), la compilazione digitale del Dossier relativo a procedure semplificate e la compilazione dell’istanza di riconoscimento dell’innovatività. Rimangono insoddisfatti i principi da seguire nel caso delle “combo therapy”, per la negoziazione delle CAR-T e delle terapie genetiche “one shot”.

BIBLIOGRAFIA

  1. Linee guida per la compilazione del Dossier a supporto della domanda di rimborsabilità e di prezzo [INTERNET]. [updated 2020], [cited 2021, Agosto,13] disponibile in: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1283800/Linee_guida_dossier_domanda_rimborsabilita.pdf
  2. Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle finanze 2 agosto 2019, Criteri e modalita’ con cui l’Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. (20A03810) (GU Serie Generale n.185 del 24-07-2020
  3. Determinazione DG/1372/2020 – Linee guida per la compilazione del dossier a supporto della domanda di rimborsabilità e prezzo di un medicinale, 2021, disponibile in: https://www.aifa.gov.it/-/determinazione-dg-1372-2020-linee-guida-per-la-compilazione-del-dossier-a-supporto-della-domanda-di-rimborsabilita-e-prezzo-di-un-medicinale     
  4. Attivazione del nuovo portale e-Dossier Prezzo e Rimborso [INTERNET], [updated 2021], [cited 2021, Agosto,13], disponibile in: https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-del-nuovo-portale-e-dossier-prezzo-e-rimborso